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In teoria quindi i sistemi di valutazione delle risorse umane (ad esempio i software delle agenzie del lavoro) non potranno usare questi dati ma mi sembra di capire che in pratica riusciranno a farlo semplicemente chiedendo all'interessato di indicarli nel curriculum e di firmare la privacy.

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Non è proprio così. Per il trattamento di dati personali, per finalità diverse da quelle di contrasto, si applica "anche" il GDPR e quindi occorre ottenere il consenso esprersso e informato per il trattamento dei dati particolari, ma restano applicabili anche tutte le previsioni dell'AI Act se si utilizza uno dei sistemi indicati nel Regolamento. Le pratiche vietate restano vietate, le pratiche ad alto rischio dovranno soddisfare una serie di requisiti che vedremo nel prossimo articolo. Tutto questo con la doverosa premessa che stiamo ragionando su una bozza, che dovrebbe essere quella definitiva, ma non abbiamo ancora il testo ufficiale ;-)

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La ringrazio, io mi riferivo alla parte in cui scrivono "tale divieto non riguarda....", che porterà i sistemi di di selezione del personale ad interrogare servizi a pagamento per elaborare questi dati e dare un punteggio al candidato.

Dalla normativa sembrerebbe escluso che sia possibile, nella pratica quel "tale divieto non riguarda...." apre la porta a tante soluzioni.

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