Il diritto d’autore nell’AI: cosa dice il disegno di legge sull’intelligenza artificiale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, che disciplina in modo esplicito il rapporto tra diritto d’autore e AI. Ecco cosa prevede.
Il Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 Aprile, tra i diversi aspetti, disciplina in modo esplicito il rapporto tra diritto d’autore e intelligenza artificiale, risolvendo uno dei nodi più controversi.
A livello mondiale il tema è molto dibattuto e ci sono posizioni diverse anche se tutte, sostanzialmente, incentrate sulla necessità di un considerevole intervento umano nella creazione dell’opera ai fini del riconoscimento dei diritti d’autore.
Negli Stati Uniti sono già stati decisi dal Copyright Office quattro casi, tutti conformi nel ribadire questo assunto.
In un primo caso, l’unico relativo ad un’opera creata interamente da una macchina, chiamata Dabus, l’Ufficio ha stabilito che, essendo l’autore un sistema elettronico e non l’uomo, l’opera non può essere protetta.
Alle stesse conclusioni è giunto anche negli altri casi in cui, invece, l’opera generata dal sistema di intelligenza artificiale era frutto dell’intervento di un essere umano che aveva guidato la macchina, orientandola verso il raggiungimento di un certo risultato, selezionando e scegliendo gli output si cui lavorare e da utilizzare.
Così in Théâtre D'opéra Spatial, opera tra l’altro premiata in un concorso artistico, l’Ufficio ha negato la protezione non essendo distinguibile l’apporto dell’uomo rispetto a quello della macchina, e potendo attribuire diritti solo sul primo.
Nel caso del fumetto Zarya of the Dawn, l’Ufficio ha riconosciuto il copyright solo ai testi scritti dall’autrice ma non alle immagini che la stessa aveva creato utilizzando Midjourney. Infine, nell’ultimo caso, relativo all’opera Suryast, in cui il richiedente si era definito co-autore, insieme al programma di intelligenza artificiale, l’Ufficio ha negato la protezione non essendo stato ravvisato un apporto umano meritevole di tutela.
Come si legge nelle decisioni, la posizione dell’Ufficio è nel senso di ritenere che l’uomo non abbia mai il controllo del processo seguito dalla macchina per la creazione dell’opera e che quindi autore dell’output sia la macchina, e non l’uomo, con ciò negando tutela agli output generati, anche se creativi.
Merita evidenziare che, pur essendo questa la posizione consolidata e corrente, sembra che il Copyright Office stia valutando di rivedere questa posizione e che le prossime Guidelines, che saranno pubblicate presumibilmente a Luglio 2024, introdurranno novità sul tema.
In Cina, invece, non viene fatta questa distinzione tra apporto umano, tutelabile, e intervento della macchina, non proteggibile, ma si guarda all’opera nel suo insieme.
Pertanto se l’opera generata è considerata creativa e se vi è stato un significato contributo dell’uomo per ottenere il risultato, allora l’opera è tutelata “in toto” e non solo per le parti su cui l’uomo ha inciso di più.
I casi affrontati dall’Ufficio cinese, fino ad oggi, sono stati tutti decisi nel senso di un riconoscimento del copyright alle opere generate dall’intelligenza artificiale, in quanto in ogni caso è stato dimostrato che l’uomo aveva contribuito in modo sostanziale al processo creativo.
Il Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale
Il disegno di legge italiano sembra andare in questa stessa direzione.
L’art. 24 modica l’art. 1 della legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), introducendo il termine “umano” dopo “opera dell’ingegno”.
Il termine “uomo” o “umano” non è mai esplicitato nella normativa sul diritto d’autore, neppure a livello europeo o nei trattati internazionali, e questa assenza aveva aperto un dibattito sulla possibilità di tutelare con il diritto d’autore anche opere create, ad esempio, da animali o i lavori generati dalle macchine, anche se molti autori sostengono che la necessità dell’intervento umano sia implicita nel concetto di “opera dell’ingegno”.
Il disegno di legge italiano, adesso, elimina ogni dubbio, introducendo l’aggettivo “umano” che segna una chiara ed esplicita scelta di campo.
Oltre a questo, lo stesso articolo introduce un ulteriore cambiamento, prevedendo la possibilità di tutelare le opere generate con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché ci sia un contributo da parte dell’uomo “creativo, rilevante e dimostrabile”.
Pertanto, per potere vantare un qualche diritto, è importante che gli autori tengano traccia del processo che ha condotto alla generazione di un certo risultato, in modo da potere dimostrare che l’apporto umano è rilevante e qualitativamente consistente.
Il nuovo testo dell’art. 1 della Legge sul diritto d’autore, dovrebbe quindi essere il seguente, di cui le parti in grassetto sono quelle aggiunte dal disegno di legge:
«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile».
In merito all’uso di materiali coperti da copyright per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, il disegno di legge prevede l’introduzione dell’art. 70-septies L.A. che recita come segue:
«La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70- quater».
Viene, quindi, espressamente previsto che ai sistemi di intelligenza artificiale si deve applicare l’eccezione di text and data mining prevista per l’estrazione di opere o materiali disponibili in reti o banche di dati a cui si ha lecitamente accesso e che è, sostanzialmente libera, se fatta per scopi di ricerca, mentre è vincolata se effettuata per scopi commerciali. In questo secondo caso i sistemi di intelligenza artificiale potranno utilizzare materiale protetto disponibile in rete o contenuto in banche dati a cui hanno accesso, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano manifestato in modo espresso il loro diniego (c.d. opt-out).
Questa precisazione normativa da un lato sembra superflua in quanto l’opinione dominante era nel senso che gli articoli 70-ter e 70- quater si applicassero anche ai sistemi di intelligenza artificiale, ma dall’altro conferma la volontà di mantenere il massimo rigore su questo aspetto, evitando possibili letture estensive sulla base della normativa europea.
Il mio libro
È uscito il mio nuovo libro “A chi spettano i diritti sulle opere dell’intelligenza artificiale”, edito da Maggioli Editore.