Cosa prevede il disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale
Lo scorso 23 Aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL sull'intelligenza artificiale. Vediamo che cosa prevede.
Il 23 Aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge (DDL) in materia di intelligenza artificiale, che adesso, nella nuova versione, quasi identica alla precedente, comunicata il 20 Maggio 2024, è all'esame del Senato.
Il testo, che abbiamo potuto leggere, è composto dal ventisei articoli e affronta diversi argomenti.
Ispirandosi, in apertura, al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act, da poco approvato definitivamente, ne riprende le finalità, lo scopo e le definizioni, per ribadire l’intenzione del Governo di favorire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, mettendo al centro l’uomo.
L’impostazione è conforme a quella europea e prevede il rispetto dei diritti fondamentali, la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza e la qualità dei dati di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, la cybersicurezza lungo tutto il loro ciclo di vita come “precondizione essenziale” dei sistemi AI.
In aggiunga a questi principi, l’art. 3 del DDL, prescrive espressamente che «l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica».
AI e informazione
In tema di informazione, e in genere per prodotti audiovisivi e radiofonici, l’art. 23 del DDL, prevede che qualsiasi contenuto che sia stato creato, o anche solo modificato, con l’intelligenza artificiale deve essere chiaramente reso visibile e riconoscibile con l’inserimento di un segno, o di una filigrana o marcatura temporale che contenga l’acronimo “IA”. In caso di trasmissioni audio, l’informativa dovrà essere resa tramite annuncio. In questo contesto è curiosa l’esclusione di questa previsione per i contenuti che fanno parte di un “programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio”, in quanto tendenzialmente la maggiore parte di queste opere ha, quanto meno, un carattere creativo, per cui resta da vedere quale sarà l’applicazione pratica.
Altra previsione di difficile applicazione, quella per cui i minori di quattordici anni non possono accedere a tecnologie di intelligenza artificiale senza il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.
IA e sanità
In ambito sanitario, si prevede che l’interessato debba essere informato in merito all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ed ai vantaggi che essa offre per la diagnosi e la terapia, oltre che «sulla logica decisionale utilizzata». Ciò significa che i sistemi che saranno sviluppati in ambito medico dovranno fornire queste informazioni in modo chiaro e comprensibile, cosa teoricamente possibile ma che richiederà un grosso lavoro di semplificazione.
Sempre in questo settore l’art. 8 stabilisce che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti senza scopo di lucro per fini di ricerca e sperimentazione scientifica per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale di prevenzione, diagnosi e cura di malattie o sviluppo di farmaci sono dichiarati “di rilevante interesse pubblico” e, fermo l’obbligo di informativa, «è sempre autorizzato l’uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti».
La norma sembra, quindi, favorire lo sviluppo di sistemi AI aventi lo scopo di migliorare la salute pubblica, mettendo a disposizione della ricerca dati anonimi, o anonimizzati, dei pazienti. A tal fine sono introdotte garanzie e resta impregiudicato il controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
IA e lavoro
In materia di lavoro, è prevista la possibilità di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, ma anche per accrescere la qualità e la produttività, con l’obbligo per il datore di lavoro, o committente, di informare il lavoratore.
È introdotto un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale che ha anche lo scopo di promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
La formazione dovrebbe davvero essere un obiettivo primario del Governo, che, però non dovrebbe limitarsi ad una alfabetizzazione tecnica, senz’altro necessaria. In un momento come questo è ancora più importante che mai una formazione umanistica che valorizzi tutte quelle materie fondamentali per la crescita di ogni individuo e per fornire a tutti gli strumenti per comprendere i valori fondamentali che anche il DDL intende valorizzare.
L’impostazione antropocentrica emerge anche negli articoli che prevedono che chi svolge professioni intellettuali può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale ma deve prevalere il contributo umano e deve dichiararlo espressamente ai propri clienti. I giudici, invece, possono utilizzare l’intelligenza artificiale per fini organizzativi e per fare ricerche, ma non per assumere decisioni che devono dipendere sempre dalla persona fisica.
Il DDL introduce anche una “strategia nazionale” per l’intelligenza artificiale che vuole valorizzare la collaborazione tra pubblico e privato. Viene autorizzata, fino all’ammontare di un miliardo di euro, l’assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio di PMI, con sede in Italia, che operano nel settore dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, utilizzando il Fondo di sostengo al Venture Capital o la sottoscrizione di quote o di azioni di fondi appositamente istituiti.
Al Governo viene data delega per emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, una serie di decreti attuativi che specificheranno meglio le modalità applicative di queste previsioni.
Il ruolo dell’AgID e dell’ACN
Sul discusso tema di chi dovesse assumere il ruolo di autorità di controllo, la scelta del Governo è stata quella di considerare Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
All’AgID è affidato il compito di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, svolgendo anche i compiti in materia di “notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale” alla legge nazionale e europea. L’ACN è invece responsabile per le attività ispettive e sanzionatorie.
Entrambe le agenzie collaborano per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e, a tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato di coordinamento. L’art. 18 si aggiunge che restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, vorremmo aggiungere “ovviamente”, relegandolo un po’ ai margini della gestione dell’intelligenza artificiale che viene completamente accentrata.
IA e diritto d’autore
Sull’altro dibattuto tema del diritto d’autore, il Governo assume una posizione netta.
L’art. 24 del DDL modifica l’art. 1 della legge n. 633/1941(Legge sul diritto d’autore) che non reciterà più «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo….», ma: «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo….».
Questa aggiunta tende ad escludere espressamente dall’applicazione della legge sul diritto d’autore le opere create da una macchina, ma anche tutte quelle che non sono opera dell’uomo, come ad esempio quelle prodotte da un animale, conformemente a quella che è la posizione tradizionale dominante e contrariamente a certe tendenze evolutive in discussione in ambito giudico e filosofico.
A questo articolo viene però aggiunto un inciso per confermare la tutela degli output generati dall’intelligenza artificiale, prevedendo che la tutela autoriale a condizione che ci sia un importare apporto umano. La nuova formulazione dell’articolo 1 L.A. prevede che la tutela sussiste per le opere «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile».
Per quanto riguarda, invece, l’uso di materiali protetti per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, si ribadisce il principio dell’opt-out, per cui i titolari dei diritti che non vogliono che le loro opere siano usate a questo fine dovranno dichiararlo espressamente.
Il mio Libro
È uscito il mio nuovo libro “A chi spettano i diritti sulle opere dell’intelligenza artificiale”, edito da Maggioli Editore.
Ci vediamo a Bologna al WMF 2024
Quest’anno sono molto felice di partecipare come speaker al We Make Future 2024 - WMF 2024 - a Bologna!
Il 13 giugno nella Sala Legal Tech terrò uno speech dal titolo “Come ottenere il copyright sui lavori creati con l’intelligenza artificiale”, incentrato sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore.
Parleremo di come funziona l’intelligenza artificiale generativa e partiremo delle linee guida del Copyright Office degli Stati Uniti per capire, attraverso alcuni casi recenti, come e a quali condizioni le opere create con i sistemi di AI, come ChatGPT e Midjourney possono essere registrate e protette dal diritto d’autore.
Per il programma completo e per maggiori informazioni clicca sul bottone qui sotto.