#2_AI ACT: a chi si applica
Una delle domande fondamentali sull'AI ACT è quella riguardo i soggetti che sono tenuti a rispettarlo. Per rispondere ci viene in aiuto l’articolo 2 del Regolamento.
Una delle domande fondamentali inerenti il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale in corso di approvazione è quella riguardo i soggetti che sono tenuti a rispettarlo.
Per rispondere ci viene in aiuto l’articolo 2 dell’AI Act che prevede quanto segue.
Articolo 2 Ambito di applicazione
« 1. Il presente regolamento si applica:
a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo;
b) ai deployer dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione;
c) ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'Unione;
d) agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;
e) ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
f) ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell'Unione;
g) alle persone interessate che si trovano nell'Unione. (…)
10. Il presente regolamento non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale. (…)»
Il Regolamento si applica quindi a chi produce o commercializza in Europa sistemi di intelligenza artificiale, anche se ha sede al di fuori dell’Unione Europea e a chi li utilizza a scopi commerciali, purché abbia sede in Europa. A questi soggetti si aggiungono gli importatori, i distributori, i rappresentanti autorizzati e i soggetti che vendono i loro prodotti insieme ai sistemi di intelligenza artificiale.
Sono soggetti al Regolamento anche i fornitori e gli utilizzatori che hanno sede al di fuori dell’Unione ma gli output dei cui sistemi sono usati all’interno dell’Unione.
Non sono soggetti all’applicazione dell’AI Act i soggetti che utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale a scopo personale e non professionale.
Se questa è l’indicazione generale per potere stabilire quali siano i soggetti tenuti a rispettare il Regolamento, nella pratica possono esserci situazioni limite e la loro concreta individuazione non è sempre semplice.
Fornitori di un sistema AI o GPAI, ovvero di un sistema di intelligenza artificiale o di un sistema di intelligenza artificiale con scopi generali, di cui abbiamo detto nel precedente articolo di LISP non sono solo coloro che sviluppano questi sistemi, o che li fanno sviluppare per loro conto da terzi, ma anche le imprese che immettono sul mercato il prodotto altrui sotto il proprio nome o marchio, indipendentemente da dove hanno la sede, se in Europa o al di fuori dell’Unione.
Questo rende la normativa di portata generale e obbliga tutti i fornitori esteri ad adeguarsi al nuovo regime. Essendo la definizione così ampia, è molto difficile che il produttore di un sistema di intelligenza artificiale possa sfuggire alla sua applicazione.
Per quanto attiene i deployer, ovvero gli utilizzatori, essi sono sempre soggetti all’AI Act se hanno sede nell’Unione, mentre in caso contrario devo adempiere alle sue previsioni solo nel caso in cui gli output dei sistemi che utilizzano siano usanti nell’Unione. Il tutto, come detto, a condizione che si tratti di un uso commerciale o professionale ma non fatto a scopo esclusivamente personale.
Individuare in quale categoria rientra un certo soggetto è molto importante perché alle diverse figure sono collegati adempimenti diversi.
Anche dal punto di vista delle misure di sicurezza da adottare, previste dalla ISO 42001:2023 sull’intelligenza artificiale, ve ne sono alcune rivolte ai produttori e altre agli utilizzatori. Inoltre ci possono essere imprese che svolgono più ruoli, per le quali potrebbe verificarsi una sovrapposizione di regole e discipline.
Per questo un’analisi preliminare del contesto aziendale è fondamentale prima di iniziare un qualsiasi processo di adeguamento al Regolamento.
Definizione dei soggetti nell’AI ACT
La rubrica LISP_AI Act analizzerà tutti gli aspetti del nuovo Regolamento dando indicazioni pratiche per la sua applicazione da parte delle aziende.
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