L’intelligenza artificiale inventa ma non è un inventore
L'USPTO ha ribadito che non è possibile indicare come inventore un sistema di intelligenza artificiale. Ma questo non significa che non possa contribuire alla realizzazione di un’invenzione.
Il 13 Febbraio 2024, Patent and Trademark Office degli Stati Uniti (USPTO) ha emanato la Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, una guida pensata per fornire indicazioni in merito alle scelte da assumere sulle invenzioni generate dall’intelligenza artificiale.
Il documento muove dalla premessa che una AI-assisted invention può essere brevettabile solo se viene ravvisato un significativo contributo da parte dell’uomo conformemente alla funzione dell’istituto di premiare l’ingegno umano ed è il frutto di un approfondita discussione originatasi dal caso Dabus.
Il caso Dabus
Dabus, acronimo di Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, è un sistema di intelligenza artificiale generativa in grado di generare autonomamente invenzioni e di produrre immagini, progettato dal Dott. Thaler, assistito nei suoi diversi contenziosi dal Prof. Abbott direttore del progetto www.artificialinventor.com.
Il 7 Giugno 2023, il Prof. Abbott ha fatto un interessante intervento dinanzi a un’apposita Commissione del Senato degli Stati Uniti, a fianco di altri importanti giuristi e ai rappresentanti di Google, mostrando un prototipo del contenitore inventato da Dabus e dichiarando di avere depositato la domanda di brevetto in diciotto paesi, con giurisdizioni diverse, indicando sempre come inventore l’intelligenza artificiale.
Nel corso del suo intervento, il Prof. Abbott ha affermato che Dabus è stato progettato e addestrato da un uomo, ma non con riferimento ai contenitori di bevande e neppure gli sono stati presentati problemi specifici su questo tema. Piuttosto è stato addestrato in modo generico, su dati e principi semplici, insegnandogli a combinarli tra loro. Pertanto l’invenzione doveva essere attribuita esclusivamente a Dabus e per questa ragione, in totale trasparenza, è stato indicato come inventore.
Il contenitore di Dabus è stato considerato brevettabile dal punto di vista sostanziale, sia dall’UK Patent Office che dall’USPTO, United State Patent and Trademark Office, essendo dotato di novità e attività inventiva, ma i brevetti sono stati negati perché l’invenzione non era stata realizzata da un essere umano.
Il Prof. Abbott ha, quindi, contestato questo assunto evidenziando che, per lo sviluppo delle nuove tecnologie, è opportuno che la normativa sia modificata e che un’invenzione venga concessa, indipendentemente da chi sia il suo autore. Ha fatto presente che, indicare come inventore una macchina, se è stata lei a generare l’invenzione, è necessario per valutare ogni aspetto ad essa relativo e per meglio individuarne il titolare che, secondo Abbott, dovrebbe essere il proprietario della macchina a cui, come a ogni proprietario, spettano i frutti di ciò che gli appartiene.
Quello del Prof. Abbott è un progetto giuridico molto interessante ma, in assenza di un intervento normativo, ad oggi i risultati non sono stati gratificanti.
Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions dell’USPTO: i principi guida
L’Ufficio statunitense, adesso, interviene ribadendo con forza che la legge sui brevetti statunitense, a differenza del Copyright Act, definisce espressamente l’inventore come «l’individuo o, se si tratta di un’invenzione collettiva, gli individui che nel loro insieme hanno inventato (…)», e che pertanto non è possibile indicare né come inventore né come co-inventore una macchina.
Questo non significa, però, che un sistema di intelligenza artificiale non possa contribuire alla realizzazione di un’invenzione, se è uno strumento guidato dall’uomo e se c’è il contributo fondamentale di quest’ultimo.
Per potere valutare se il contributo inventivo dell’uomo è sufficiente si utilizzano i “fattori Pannu” che, applicati all’intelligenza artificiale, si traducono nei seguenti principi.
L'uso di un sistema di intelligenza artificiale non esclude che una persona fisica possa essere indicata come inventore se ha contribuito in modo significativo al risultato.
La semplice individuazione di un problema o di uno scopo non è sufficiente perché si possa avere la concezione di un’invenzione. Non basta quindi che la persona fisica proponga all’intelligenza artificiale un problema da risolvere, ma deve contribuire in modo adeguato e sostanziale.
Attuare in pratica l’invenzione o riconoscere e apprezzare il valore inventivo dell’output generato non basta per essere indicato come inventore. Viceversa, se una persona prende un output e lo elabora o se vi trae spunto per ulteriori esperimenti o approfondimenti, può essere considerato inventore se il suo contributo successivo è stato rilevante.
In certe circostanze, le persone fisiche che progettano, costruiscono o addestrano un sistema di intelligenza artificiale per risolvere un problema specifico possono essere considerate inventori, se la progettazione o l'addestramento forniscono un contributo significativo all'invenzione creata con il sistema di intelligenza artificiale.
Il possesso, la supervisione o il “dominio intellettuale” di un sistema di intelligenza artificiale utilizzato nella creazione di un'invenzione, senza fornire un contributo significativo alla stessa, non è sufficiente per essere qualificati come inventori.
Infine l’USPTO detta regole chiare su cosa si deve fare nel caso in cui si voglia estendere negli Stati Uniti un brevetto (rectius, una domanda di brevetto) depositata all’estero in cui sia stata indicata come inventore l’intelligenza artificiale rivendicando la data di priorità del primo deposito.
In tal caso, se la prima domanda di brevetto indica come unico inventore un sistema di intelligenza artificiale non sarà accettata, anche se nello Stato di origine è ammessa l’indicazione di un inventore che non sia una persona fisica.
Nel caso in cui, invece, il sistema di intelligenza artificiale sia indicato come co-inventore, la domanda è accetta ma sarà considerato inventore la sola persona fisica con esclusione del co-inventore non umano, sempre che abbia contribuito in modo significativo all’invenzione.
Quindi negli Stati Uniti, ma probabilmente simile sarà la posizione dell’Europa, inventore è soltanto la persona fisica, mai una macchina.
Se ne deduce che se ad inventare fosse solo l’intelligenza artificiale, le sue invenzioni sarebbero prive di diritti e liberamente appropriabili, con tutte le conseguenze del caso.
Il mio libro
È uscito il mio nuovo libro “A chi spettano i diritti sulle opere dell’intelligenza artificiale”, edito da Maggioli Editore.